“Luglio, col bene che ti voglio”, ultimo mese di percezione del Reddito di cittadinanza per circa 169mila famiglie che hanno già avuto l’sms di sospensione della misura di sostegno. Trattasi di nuclei familiari senza minori, over 60 e persone con disabilità. Queste le condizioni decise dal governo Meloni per garantirsi la prosecuzione della percezione del sussidio.
La circolare INPS n. 61 del 12-07-2023, che recepisce le modifiche introdotte dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197 – Legge di Bilancio 2023 – parla chiaro: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, per i 615mila profili “occupabili”, ossia tutti i soggetti maggiorenni, che abbiano un’età inferiore a 60 anni, che non siano già occupati e che non frequentino un regolare corso di studi, sono erogate massimo sette mensilità, e comunque per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi, rinnovabili previa sospensione per un mese prima di ciascun rinnovo.
Le condizioni dell’erogazione del Reddito di cittadinanza
Si ricordano le condizioni subordinate all’erogazione del Reddito di cittadinanza da parte dei componenti occupabili del nucleo familiare, ossia l’immediata disponibilità al lavoro, l’adesione a percorsi finalizzati all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale come attività al servizio della comunità, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale.
In particolare, i soggetti maggiorenni di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni sono soggetti all’obbligo di frequenza per almeno sei mesi, pena il decadimento del diritto alla prestazione. Per chi partecipa ai programmi formativi o a progetti utili alla collettività, è previsto il beneficio economico di 350 euro per un massimo di dodici mensilità, da confermare ogni 90 giorni previa comunicazione ai servizi competenti, anche in modalità telematica.
Dal mese di settembre entra in vigore il regime transitorio. Per le famiglie composte solo da soggetti occupabili con ISEE fino a 6000 euro annui, il 31 agosto 2023 il RDC cessa, e dovranno richiedere il Supporto formazione e lavoro con durata massima 12 mesi, mentre nulla cambierà per famiglie con componenti disabili o minori o over 60, con ISEE fino a 9360 euro annui, che continueranno a percepire il reddito fino al 31 dicembre 2023, e che dal 1° gennaio 2024 potranno fare richiesta di Assegno di inclusione della durata di 18 mesi.
L’entrata in vigore del decreto lavoro prevede l’inasprimento delle sanzioni derivanti dall’inosservanza delle norme, in particolare, in caso di dichiarazioni false nella richiesta di Assegno di Inclusione, reclusione da 2 a 6 anni, mentre per mancata comunicazione di eventuali variazioni del reddito o del patrimonio è prevista la reclusione da 1 a 3 anni.
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In ogni caso, a partire dal 1° gennaio 2024 l’erogazione della misura di sostegno verrà eliminata, in favore di nuove misure determinate dal “Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva” di nuova istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.